In alcuni casi, sono immediatamente applicabili, in altri saranno necessari i provvedimenti attuativi. In ogni caso, si tratta di misure urgenti e si può immaginare che l’iter anche dei provvedimenti di prassi sarà molto veloce.
Il decreto, approvato dal CdM del 16 marzo ma in vigore dal giorno successivo (da qui DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18), interviene su quattro principali fronti legati all’emergenza Coronavirus.
- Finanziamento e potenziamento di Sistema sanitario nazionale, Protezione civile e altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza.
- Sostegno all’occupazione e ai lavoratori: cassa integrazione estesa anche ai dipendenti delle imprese sotto i cinque dipendenti, indennizzi anche per partite Iva, autonomi, collaboratori, professionisti iscritti agli ordini.
- Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia.
- Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.Si tratta, lo ricordiamo, di un decreto legge, che quindi ora va in Parlamento per l’approvazione definitiva, ovvero la conversione in legge. Nel frattempo, come detto, il testo del decreto approvato dal Governo è in vigore dal 17 marzoTutte le categorie di lavoro hanno un ammortizzatore sociale: cig per dipendenti anche di micro imprese, sussidio per Partite IVA, collaboratori, stagionali e Spettacolo, un fondo per i Professionisti. Nessun lavoratore viene escluso da ammortizzatori sociali e indennizzi previsti dal nuovo decreto Coronavirus del Governo.
- Per i dipendenti con attività sospesa c’è la cassa integrazione, anche se lavorano per micro-imprese.
- Per autonomi e Partite IVA c’è un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo esentasse, che spetta anche ai collaboratori, ai lavoratori stagionali del turismo, a quelli dello spettacolo.
- Per i Professionisti iscritti agli Ordini è previsto un indennizzo specifico, ancora da quantificare.
Vediamo in dettaglio cosa prevede il decreto del Governo approvato il 16 marzo per contrastare l’emergenza economica Coronavirus focalizzando sui sussidi che spettano ai lavoratori.
Partite IVA
Partiamo dalle Partite IVA, ovvero una categoria che normalmente non accede agli ammortizzatori sociali. Negozianti, artigiani, operatori del turismo, ristoratori, sono fra i più colpiti da questa emergenza Coronavirus, che prevede la chiusura di tutte le attività non necessarie. A loro spetta un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo, non tassabile. Il trattamento spetta a una platea che il Governo quantifica in quasi 5 milioni di persone. Sono comprese tutte le tipologie di lavoro autonomo, partite IVA e non solo. Nel dettaglio:
- autonomi e Partite IVA (aperta prima del 23 febbraio) non iscritti agli ordini,
- collaboratori in gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza),
- artigiani,
- commercianti,
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri, operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione,
- stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali: devono aver perso il lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente,
- lavoratori dello spettacolo.
Il termine del 23 febbraio previsto per le Partite IVA vale anche per le altre categorie di lavoratori: a questa data doveva già sussistere l’attività interrotta a causa del Coronavirus. Le indennità non sono cumulabili dal singolo lavoratore, anche se svolge diverse attività. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito (quindi, è esentasse). Sarà l’INPS a versarla, seguiranno istruzioni operative.
Coloro che non rientrano in queste tipologie, ad esempio le professioni ordinistiche, avranno a loro volta un indennizzo, che però non è stato ancora quantificato, attingendo al nuovo Fondo di ultima istanza.
Dipendenti sospesi
E siamo ai lavoratori dipendenti. Qui, la principale novità riguarda coloro che lavorano nelle piccole o micro aziende (esempio, i dipendenti dei piccoli negozi che hanno chiuso l’attività). Anche in questo caso si tratta di una categoria di lavoratori normalmente esclusa dagli ammortizzatori, che invece il decreto ricomprende nella cassa integrazione.Molto in sintesi, il decreto prevede nove settimane di cassa integrazione per tutti i datori di lavoro che sospendono l’attività a causa del Coronavirus. Il periodo in cig deve essere compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. Il lavoratore per cui si chiede la cig doveva necessariamente essere già assunto lo scorso 23 febbraio.
Il trattamento di cassa integrazione sopra descritto di nove settimane può essere chiesto anche da aziende che hanno in corso trattamenti di cig straordinaria oppure assegni di solidarietà: nel caso, questo trattamento (che è considerato cassa integrazione ordinaria), sospende (per nove settimane) il precedente ammortizzatore. E’ riconosciuto anche nel caso in cui i datori di lavoro siano iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) e occupino più di cinque dipendenti.
Per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato eventualmente non coperti dalla cassa integrazione sopra descritta, compresi i lavoratori agricoli, della pesca e del terzo settore (escluso, invece, il lavoro domestico), le Regioni possono riconoscere un analogo trattamento di cassa integrazione di nove settimane. Se l’impresa ha più di cinque dipendenti ci vuole accordo sindacale, che può essere concluso anche telematicamente. Il terzo “capitolo” della manovra economica anti-Coronavirus del 16 marzo (Cura Italia), “Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia”, riporta le misure di sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese.In attesa della pubblicazione del testo, riportiamo il dettaglio delle principali, così come anticipate dalla nota di Palazzo Chigi a margine del Consiglio dei Ministri.
- Moratoria finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza).
- Potenziamento fondo centrale di garanzia per piccole e medie imprese, anche per rinegoziazione prestiti esistenti. In dettaglio:
- gratuità della garanzia, con sospensione dell’obbligo di versamento commissioni per l’accesso al fondo;
- ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito;
- allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza;
- per le operazioni fino a 100.000 euro, procedure di valutazione ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi;
- eliminazione commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
- possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati;
- possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
- la sospensione dei termini operativi del fondo;
- estensione limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo;
- facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti ad autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
- estensione dell’impiego delle risorse del Fondo.
- Rafforzamento Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione.
- Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa.
- Misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi.
- Costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese.
- Immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni.
- Possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
- Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti.
- Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali.
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- Istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura.
- Aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.
- Ecco la lunga lista di agevolazioni fiscali pensate per contenere gli effetti dell’emergenza Coronavirus e contenuti nel decreto del 16 marzo Cura Italia.Di seguito il pacchetto di misure fiscale inserito nel decreto del 16 marzo (Cura Italia), con il dettaglio delle misure di sospensione di versamenti e di termini di molti versamenti a carico di professionisti e imprese.
- Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;