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Superbonus 110%: Guida completa all’Ecobonus 2020 di PMI.it

DL Rilancio: arriva l’Ecobonus 110% Fonte PMI.it

Introdotto dal Decreto Rilancio (attuativo dell’articolo 119 del dl 34/2020) per dare una nuova spinta all’efficienza energetica e la sostenibilità di tutto il Paese e incentivare la ripresa del settore edilizio, il Superbonus 2020 prevede una detrazione fiscale al 110% in 5 rate annuali di pari importo per determinati interventi effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 di:

  • riqualificazoine energetica (isolamento, riscaldamento, approvvigionamento di energia ecc.);
  • adeguamento antisismico degli edifici;
  • installazione degli impianti fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Vengono inoltre reintrodotti la cessione del credito e lo sconto in fattura, offrendo così l’opportunità a tutti di beneficiare dell’agevolazione, effettuando i suddetti lavori a costo zero.

Facciamo un rapido e pratico punto sul nuovo Ecobonus 2020, ripercorrendo la Guida al Superbonus 110% redatta da Italtherm, azienda italiana specializzata nella produzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Superbonus 110%: requisiti

Il Superbonus 110% è applicabile se viene effettuato almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”.

In questo caso l’aliquota della detrazione fiscale sale dal 65% al 110% anche per gli altri lavori ritenuti non trainanti.

Viene sempre richiesto il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari o, dove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare mediante APE.

Ecobonus 2020: beneficiari

Possono beneficiare del Superbonus 110%, per immobili che non siano di tipo signorile, ville di lusso, castelli, palazzi di eminenti pregi storici e artistici:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • condomìni (in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche ad uffici e negozi e i beneficiari possono risultare, indirettamente, anche imprese o professionisti);
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  • Interventi trainanti: isolamento termico

    Rientra tra gli interventi ritenuti trainanti l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

    L’agevolazione riguarda tutti gli edifici o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (condomini o villette a schiera).

    La detrazione è calcolata sull’ammontare complessivo delle spese non superiori a:

    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro mpoltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici da 2-8 unità immobiliari);
    • 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per gli edifici > 8 unità immobiliari).

    I materiali isolanti utilizzati nell’intervento devono rispettare i criteri ambientali di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

  • Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati

    Rientrano tra gli interventi trainanti anche anche quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici condominali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Sono detraibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

    Il tetto di spesa massimo è pari a:

    • 20.000 euro moltiplicati per ogni unità immobiliare che compone l’edificio per gli edifici fino a 8 unità immobiliari;
    • 15.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.
  • Interventi trainanti: sostituzione di impianti di riscaldamento unifamiliari

    Per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette e villette a schiera) rientrano tra gli interventi trainanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento), il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore compresi gli impianti ibridi o geotermici, con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

    Il tetto di spesa in questo caso è pari al massimo a 30.000 euro per al massimo 2 unità immobiliari.

    La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

  • Ecobonus 110%: interventi non trainanti

    Nel caso in cui si effettui uno degli interventi trainanti sopra descritti, o uno degli interventi che danno diritto al Sisma Bonus, l’Ecobonus 110% si applica anche ad altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, nei relativi limiti di spesa previsti:

    • sostituzione di infissi;
    • schermature solari;
    • sistemi di termoregolazione evoluti;
    • installazione di micro-cogeneratori in sostituzioni di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria;
    • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
    • installazione di impianti solari fotovoltaici, in caso di cessione dell’energia in esubero a favore del GSE.

    Per gli interventi non trainanti la detrazione fiscale viene spalmata in 10 anni.

    Fanno eccezione gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, che vietino l’esecuzione di uno degli interventi trainanti: in questo caso la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica effettuati.

  • Ecobonus 110%: altre spese detraibili

    Rientrano tra le spese che è possibile portare in detrazione anche quelle relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprese:

    • la redazione, le asseverazioni e l’attestato di prestazione energetica;
    • le spese sostenute sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.
    • Detrazione 110%, sconto in fattura o cessione del credito

      Il Superbonus 110% può essere fruito in diversi modi a scelta del contribuente:

      • come detrazione pari al 110% recuperabile in 5 anni;
      • come sconto immediato sul corrispettivo dovuto fino all’importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento che potrà poi recuperarlo come credito d’imposta oppure cederlo ad altri, incluse banche o operatori finanziari;
      • come credito d’imposta da cedere a terzi, compresi intermediari finanziari e banche.
      • Superbonus 110%: documentazione e adempimenti

        Per ottenere lo sconto in fattura accedendo all’Ecobonus 110% è necessario :

        • il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (commercialista, consulente del lavoro, perito, direttore di CAF) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
        • l’asseverazione degli interventi rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici minimi, previsti dagli specifici decreti attuativi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati come previsto dal comma 13;
        • comunicare i dati in via telematica all’ENEA e trasmettere una copia dell’asseverazione con modalità e procedura stabilite dal decreto MiSE.

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