Per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022, niente imposte sull’acquisto prima casa per chi ha meno di 36 anni ed un calcolo ISEE non superiore a 40mila euro e per gli immobili con IVA spetta un credito d’imposta che può essere compensato con l’IRPEF in dichiarazione dei redditi o scalato da altre imposte dovute per successivi atti e denunce, o direttamente utilizzato in compensazione; esentasse anche l’eventuale mutuo per acquisto, costruzione e ristrutturazione della casa: si riassume così il pacchetto di incentivi introdotto dal Decreto Sostegni bis (articolo 64, commi 6-11, del Dl n. 73/2021), per favorire l’autonomia abitativa dei giovani.
Esenzione imposte prima casa
L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale riguarda l’acquirente che non ha compiuto 36 anni nell’anno del rogito e si applica gli atti traslativi:
- a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non accatastate in categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
- o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi a quelle stesse tipologie di immobili.